Centro storico, chi può e chi no. Ecco le nuove regole

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Principi e regole certe per impedire che il centro di Firenze si trasformi sempre più in un’area a beneficio dei soli turisti, e di quelli mordi e fuggi per giunta, che certo a cuore non hanno l’assaporare la cultura e l’arte, ma neanche le specialità enogastronomiche del nostro territorio. Impedire insomma che prosegua la fuga dei residenti e la chiusura delle attività commerciali più tradizionali a vantaggio di fast food, rivendite di alcolici e minimarket. E’ il principio che ha ispirato Palazzo Vecchio nel proporre e approvare un pacchetto di misure per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico. Misure con cui di fatto si limitano, cosa che già fa discutere, anche le tipologie commerciali ritenute idonee al centro. Si vieta in particolare l’apertura di nuove attività di commercio al dettaglio di generi alimentari, somministrazione di alimenti e bevande, oltre che di attività artigianali e industriali di preparazione o vendita di prodotti alimentari. Fa eccezione il caso in cui l’esercente si obblighi a rispettare alcune condizioni. In particolare, la vendita e somministrazione di bevande alcoliche è ammessa solo in locali con superficie non inferiore a 40 metri quadri e con almeno un servizio igienico per i clienti, accessibile ai diversamente abili. Non solo, i locali si obbligano a prendere misure per evitare assembramenti di clienti che possano disturbare la quiete pubblica, ma anche a vendere o somministrare prodotti di filiera corta o comunque tipici del territorio e della tradizione di Firenze e della Toscana. Inoltre, non possono essere esercitate attività riconducibili a money change, phone center, internet point e money transfer.
anche la vendita di materie prime tessili, legnami e prodotti per l’edilizia, rottami e materiali di recupero. Stop anche all’apertura di nuove attività che preparano o vendono pizza, in forma esclusiva o prevalente. Sono vietate nuove attività che utilizzino alimenti precotti o surgelati e quelle realizzate attraverso apparecchi automatici di vendita o somministrazione; le attività esclusive o prevalenti di fast food o self service (tranne quelle all’interno della stazione di Santa Maria Novella); le discoteche, sale da ballo; le officine di riparazione auto, i compro-oro, le sale giochi o centri scommesse e i centri massaggi. Nei negozi di alimentari (minimarket) è vietato pubblicizzare ed esporre nelle vetrine o in maniera percepibile dall’esterno bevande alcoliche. Questi esercizi hanno l’obbligo di vendere almeno cinque tra le seguenti categorie merceologiche: da forno, frutta, verdura, gastronomia, latte e derivati, carne, pesce. I prodotti alimentari esposti per la vendita devono essere sistemati solo sugli scaffali e non direttamente a terra. Le vetrine non possono essere utilizzate per lo stoccaggio delle merci. E’ vietato installare pannelli luminosi diversi dalle insegne abilitate, schermi a led, lcd o simili, che siano visibili dalla strada. Gli esercizi già esistenti devono adeguarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Ma non è tutto, perché in alcuni casi le prescrizioni sono anche più rigorose. In via Tornabuoni, nei locali che si affacciano sulla strada, sono consentiti solo negozi di moda di alta gamma, librerie, gallerie d’arte e antiquari, somministrazione di alimenti e bevande, banche e assicurazioni, commercio di oggetti preziosi, orologi, oggetti d’arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia, artigianato tradizionale e artistico. Sul Ponte Vecchio è consentito solo il commercio di oggetti preziosi, orologi, oggetti d’arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia, mentre è vietata la somministrazione di alimenti e bevande. Scordatevi dunque un fast food affacciato sul’Arno.

Ma nel regolamento c’è anche una sezione dedicata al contrasto dell’abuso di sostanze alcoliche. Si vieta la vendita di alcolici dalle 21 alle 6. Nella stessa fascia oraria la vendita per asporto è vietata da parte dei somministratori, ad eccezione del servizio al tavolo. E’ vietato somministrare alcolici di ogni gradazione e natura dalle 2 alle 6. La somministrazione di bevande alcoliche su spazi e aree pubbliche deve cessare dalle 24 alle 7, ad eccezione di fiere, sagre, mercati o manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali. È vietato pubblicizzare bevande alcoliche, anche promuovendo sconti, offerte, condizioni vantaggiose d’acquisto o consumo, così come vendere o somministrare alcol a gruppi organizzati per il consumare a prezzi vantaggiosi e in più locali (cosiddetto “alcol tour”).

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