Balzello Iva, Ecco come si applica

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Un punto in più che ha provocato una levata di scudi generale. Non c’è settore merceologico che non si senta colpito e penalizzato dall’aumento dell’Iva scattato il 1 ottobre, che contribuisce senza dubbio ad affossare ancor più i consumi in una fase gravemente recessiva e va contro ogni politica di agevolazione fiscale promessa finora. Un punto in più che si è sperato fino all’ultimo momento di scongiurare, fino a quando cioè si è capito che il decreto legge preparato dal ministero dell’Economia per rinviare fino a gennaio l’aumento non sarebbe stato valutato dal Consiglio dei ministri.

Ma veniamo agli aspetti pratici, che interessano gran parte della popolazione: commercianti, artigiani, professionisti e imprese in genere. E cioè, in quali casi applicare l’Iva al 22%. Ci aiuta un memorandum stilato da Confartigianato Firenze, secondo cui, per quanto riguarda l’Iva da applicare agli ordini fatti entro il 1 ottobre ma con consegna successiva, occorre considerare la cessione di beni mobili effettuata al momento della consegna del bene, a prescindere dalla data di stipula del relativo contratto o ordine (scritto o verbale). In breve, l’aumento dell’aliquota Iva al 22% è valido esclusivamente per le merci consegnate dopo il 30 settembre 2013. Ovviamente, se prima della consegna è stata emessa la fattura o è stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Dunque, si applica l’Iva del 21% se la fattura o il pagamento sono stati effettuati entro il 30 settembre, indipendentemente dal fatto che la consegna sia avvenuta il 1 ottobre.

Per la prestazione di servizi, la nuova aliquota Iva viene applicata quando si considerano effettuate le prestazioni all’atto del pagamento del corrispettivo. L’aumento dell’aliquota non è dunque applicato se il conto viene saldato entro il 1 ottobre, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia iniziata o terminata successivamente. Se viene emessa la fattura prima del pagamento, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura e si quindi applica l’aliquota Iva in vigore nel momento della fatturazione. Per quanto riguarda gli acconti pagati prima dell’aumento, il fornitore deve emettere la fattura, applicando l’aliquota Iva del 21% per l’importo incassato. Se la consegna della merce e il pagamento del saldo avverrà il 2 ottobre 2013, la fattura finale dovrà indicare l’Iva del 22% sull’imponibile residuo concordato. (M.Ab.)

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